Onere della prova a carico del Fisco da contestualizzare
Rimangono le varie presunzioni legali previste dall’ordinamento
L’art. 7 comma 5-bis del DLgs. 546/92, introdotto dalla L. 130/2022 e in vigore dal prossimo 16 settembre 2022, così prevede: “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41