Slittano a settembre gli incrementi retributivi congelati causa COVID per le piccole imprese tessili
Con Accordo siglato lo scorso 6 settembre, Uniontessile e le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, nella veste di parti firmatarie del CCNL applicabile alle piccole industrie del settore Tessile, hanno posticipato al 1° settembre 2022 la data di decorrenza della terza e ultima tranche di incremento dell’Elemento Retributivo Nazionale (ERN) originariamente fissata al 1° febbraio 2022 dall’Accordo 24 gennaio 2020.
Tale rinvio, riconducibile all’esigenza di alleggerire gli impatti derivanti dalla pandemia sulle aziende del settore, opera esclusivamente nei confronti delle imprese che a partire dal febbraio scorso avevano dato applicazione alla clausola di salvaguardia prevista.
Per effetto di tale rinvio, le imprese operanti nei comparti disciplinati dal CCNL (Tessile, Abbigliamento, Moda, Calzature, Pelli e cuoio, Penne, spazzole e pennelli, Occhiali, Giocattoli) saranno tuttavia tenute a corrispondere ai propri dipendenti gli arretrati relativi al periodo compreso tra febbraio e agosto 2022, in relazione al servizio da essi prestato.
Le parti stipulanti chiariscono che tali arretrati non producono alcun ricalcolo degli istituti contrattuali e normativi, ivi compreso il TFR, già liquidati nel citato periodo di riferimento.
Il loro importo deve essere determinato su base mensile, equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni, con riproporzionamento nei casi di ricorso alla Cassa Integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, oltre che nel caso di orario a tempo parziale.
L’erogazione dovrà avvenire per metà con la retribuzione del mese di ottobre e per metà con quella del mese di novembre, fatta salva l’erogazione in unica soluzione unitamente alle competenze di fine rapporto (eventualmente a saldo, nel caso in cui la prima quota di arretrati risulti già essere stata erogata) nel caso di cessazione del rapporto intervenuta tra settembre e novembre.