Contro l’abuso di mercato niente conservazione generalizzata delle comunicazioni elettroniche
La Corte di Giustizia Ue si è espressa nelle cause riunite C-339/20 e C-397/20, depositate ieri, dettagliando i rapporti tra la disciplina unionale degli abusi di mercato e quella relativa al trattamento dei dati personali.
I giudici di Lussemburgo precisano, in proposito che la direttiva e il regolamento relativi all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (direttiva 2003/6/Ce e regolamento Ue n. 596/2014) devono essere interpretati in combinato disposto con la direttiva relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2002/58/Ce, come modificata dalla direttiva 2009/136/Ce) e alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Tali disposizioni rendono inammissibili le misure legislative nazionali (nel caso di specie, la normativa francese) che prevedono, a titolo preventivo, per finalità di contrasto dei reati di abuso di mercato, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico – detenuti da un operatore di servizi di comunicazione elettronica – per un anno a decorrere dal giorno della registrazione.
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