Anche il contratto collettivo decentrato legittima la tassazione separata
Si tratta di una causa giuridica; il termine di 120 giorni non è un parametro per valutare la fisiologicità del ritardo
Con la risposta a interpello n. 468 di ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione del regime di tassazione separata ex art. 17 comma 1 del TUIR agli emolumenti corrisposti nell’anno successivo a quello di maturazione in virtù di contratti collettivi integrativi.
L’Agenzia ricorda che le situazioni che rilevano ai fini della tassazione separata sono quelle:
- di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine a un “rinvio” del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
- consistenti in “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono
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