Credito locazioni 2022 utilizzabile in compensazione dai cessionari
Con la ris. n. 51 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, del credito d’imposta acquistato dai cessionari di cui all’art. 5 del DL 4/2022 convertito.
Si ricorda che quest’ultima norma ha riproposto il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, limitatamente alle imprese del settore turistico (che ne godono a prescindere dai ricavi registrati nei periodi di imposta precedenti) e delle imprese di gestione di piscine (codice ATECO 93.11.20).
Il citato art. 28 prevede che, in caso di locazione, il conduttore possa cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Il provv. n. 253466/2022, oltre a stabilire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione che gli operatori economici devono presentare per beneficiare del credito d’imposta, ha definito le modalità attuative per la cessione del credito in caso di locazione, ai sensi dell’art. 28 comma 5-bis del DL 34/2020 (si veda “Autodichiarazione credito locazioni 2022 dall’11 luglio 2022” dell’11 luglio).
Per consentire quindi ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite F24, la ris. n. 51/2022 ha istituito il codice tributo “7741” denominato “CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
In sede di compilazione del modello F24, codice va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle autodichiarazioni con le quali è stata comunicata la cessione del credito d’imposta all’Agenzia delle Entrate. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle cessioni, l’Agenzia effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24.