Conferimento dell’unica azienda al nodo del collaboratore familiare*
Accollare alla conferitaria il debito da liquidazione verso il collaboratore familiare è spesso funzionale all’ingresso nella compagine sociale
L’art. 176 comma 2-bis del TUIR stabilisce che “in caso di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli artt. 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita”.
Premesso che, per effetto del conferimento dell’unica azienda, una persona fisica perde la qualifica di imprenditore, la norma è utile per confermare anzitutto che, anche in questo caso, l’operazione mantiene i connotati della neutralità fiscale in capo al conferente (per il quale il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione rimane ancorato a quello dell’azienda conferita), senza dunque
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