Definizione al 5% se la cassazione con rinvio è successiva al 16 settembre 2022
Se fosse antecedente si dovrebbe appurare chi ha vinto in Cassazione
La recente L. 130/2022 ha introdotto con l’art. 5 la possibilità di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti esclusivamente in Cassazione al fine di deflazionarne il contenzioso; tuttavia, non mancano le perplessità sulle fattispecie particolari.
Si pensi all’ipotesi di un giudizio pendente in Cassazione al 16 settembre 2022, a seguito di impugnazione a opera dell’Agenzia delle Entrate – interamente soccombente in primo e secondo grado senza che si siano formati giudicati interni – con ricorso notificato nel 2020, valore della lite pari a 90.000 euro, a seguito del quale la Corte “oggi” decida di accoglierlo cassando la sentenza con rinvio al giudice del merito.
Viene da chiedersi, in primis, se in tale ipotesi è definibile la lite e, in caso di risposta
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