Dubbi sull’omissione della liquidazione nelle società di persone
Incerta l’inderogabilità dell’obbligo di pagare i debiti con priorità
Ai sensi dell’art. 2275 c.c., la liquidazione delle società di persone deve essere rimessa a un liquidatore, con applicazione, tra l’altro, dell’art. 2280 c.c., quando lo statuto non preveda il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non siano d’accordo nel determinarlo.
La dottrina e la giurisprudenza paiono concordi nel ritenere che la norma citata, in combinato disposto con l’art. 2252 c.c., autorizzi i soci a determinare liberamente le modalità di liquidazione della società, sia in via preventiva, mediante l’inserimento di apposite pattuizioni nel contratto sociale, sia in via successiva, per il tramite di uno specifico accordo. Ciò in considerazione del fatto che le valutazioni in merito alle procedure di estinzione dei rapporti societari pendenti ...
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