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Reclamabili i provvedimenti adottati a fronte di gravi irregolarità

/ REDAZIONE

Mercoledì, 23 novembre 2022

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La Corte d’Appello di Venezia, nel decreto del 10 novembre scorso, dopo aver rilevato come l’art. 2409 comma 2 c.c. preveda espressamente la reclamabilità del solo provvedimento che ordina l’ispezione – nulla disponendo per il caso di rigetto (totale o parziale) delle richieste del socio – sottolinea che tale lacuna è comunque colmabile mediante il riferimento alle norme generali sui procedimenti in camera di consiglio, in forza delle quali tutti i decreti del Tribunale sono reclamabili innanzi alla Corte d’Appello.
Di conseguenza, ove il Tribunale adito dal socio ex art. 2409 c.c. disponga solo alcuni degli accertamenti ispettivi richiesti, è possibile procedere a una tempestiva impugnazione nel termine sancito dall’art. 739 c.p.c.

Invece, l’impugnativa del provvedimento del Tribunale che, successivamente al deposito della relazione dell’ispettore, definisca la procedura, può riguardare solo l’adozione o il diniego degli ulteriori provvedimenti previsti dall’art. 2409 comma 4 c.c.

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