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Anche nelle società di persone prorogatio per l’amministratore «scaduto»

/ REDAZIONE

Mercoledì, 23 novembre 2022

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La Cassazione, con l’ordinanza n. 34336/2022, ha statuito che, nelle società di persone, l’art. 2274 c.c., a tenore del quale, una volta avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione, esplicita l’applicabilità del principio generale della prorogatio dei poteri degli amministratori sino alla loro sostituzione.
Nell’enunciare tale principio, la Suprema Corte richiama la precedente ordinanza 18 maggio 2021 n. 13516, che ha ammesso la legittimazione dell’amministratore revocato a presentare istanza di fallimento in proprio, in una situazione che la stessa Corte aveva definito “una condizione di sostanziale scioglimento”, stante la mancata nomina di un nuovo amministratore da parte dei soci, con conseguente applicazione del citato art. 2274 c.c.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità, in applicazione del generale principio della prorogatio imperii, operante anche nell’ambito delle società personali, nonostante il rilievo in esse attribuito al c.d. intuitus personae, hanno confermato la sentenza della Corte di appello, che ha ritenuto valida la procura alle liti conferita, in nome e nell’interesse di una snc, dalla socia amministratrice il cui mandato, conferitole da tutti i soci con scrittura privata autenticata, era scaduto anni prima senza essere stato seguito da un valido atto di nomina di un nuovo amministratore.

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