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Nel Gruppo IVA la società madre può essere designata come soggetto passivo unico

/ REDAZIONE

Venerdì, 2 dicembre 2022

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La Corte di Giustizia Ue ha ritenuto ammissibile che uno Stato membro – la Germania, nel caso di specie – possa designare come soggetto passivo unico non il Gruppo IVA in sé, quanto la “società madre”.
Tale principio è stato espresso nelle sentenze relative alle cause C-141/20 e C-269/20, pubblicate ieri.

I giudici europei hanno ricordato che l’art. 4 della direttiva 77/388/Cee (c.d. “sesta direttiva”), parzialmente trasfuso nell’art. 11 della direttiva 2006/112/Ce, consente di considerare più entità giuridicamente indipendenti come soggetto unico, qualora le stesse risultino vincolate tra loro da “rapporti finanziari, economici ed organizzativi”, senza che siano previste, allo scopo, ulteriori condizioni.

Il legislatore comunitario con l’adozione di tale disposizione ha inteso consentire agli Stati membri di evitare il collegamento sistematico fra lo status di soggetto passivo e la nozione di “indipendenza puramente giuridica”. La norma ha, inoltre, la finalità di evitare abusi “quali, ad esempio, il frazionamento di un’impresa tra più soggetti passivi per beneficiare di un particolare regime”.

Ciò premesso, quando più enti, giuridicamente indipendenti, costituiscono un Gruppo IVA, deve esistere un interlocutore unico che si fa carico degli obblighi che detto Gruppo assume nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. La normativa europea non contiene, tuttavia, alcuna prescrizione in ordine “alla designazione dell’entità rappresentativa del gruppo IVA, né sulla forma in cui essa assuma gli obblighi di soggetto passivo di un simile gruppo”.

Risulta pertanto ammissibile la previsione contenuta nell’ordinamento tedesco, secondo cui soggetto passivo unico può essere anche la “società madre”, a condizione, tuttavia, che “quest’ultima sia in grado di imporre la propria volontà nei confronti delle altre entità facenti parte di tale gruppo e (...) che detta designazione non comporti un rischio di perdite fiscali”.

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