Divieto di cancellazione dall’albo dell’iscritto sospeso dall’esercizio della professione
Con due Pronto Ordini pubblicati ieri, il CNDCEC ha fornito chiarimenti in materia di cancellazione degli iscritti e di comunicazione dei provvedimenti disciplinari.
Nel dettaglio, con il P.O. n. 200/2022, il Consiglio nazionale ha precisato che, per l’inadempimento da parte dell’iscritto in merito alla comunicazione all’Ordine avente a oggetto la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, l’art. 22 del Codice delle sanzioni stabilisce che la violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 29 del Codice deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi.
Il CNDCEC aggiunge che non è possibile, per l’Ordine, accogliere la richiesta di cancellazione da parte di un iscritto nei confronti del quale sia in corso un provvedimento di sospensione dall’esercizio professionale. Il divieto di cancellazione in questo caso è infatti ricavabile dall’art. 38 comma 3 del DLgs. 139/2005, che non ammette il trasferimento dell’iscritto da un albo all’altro se è sottoposto a procedimento penale o disciplinare o è comunque sospeso dall’esercizio della professione. Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell’albo di destinazione e un procedimento di cancellazione dall’albo di provenienza, è di tutta evidenza per il Consiglio nazionale che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l’iscritto sia sospeso equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall’albo.
Con il P.O. n. 201/2022 il CNDCEC ha chiarito invece che ciascun Consiglio di disciplina può valutare la facoltà di comunicare i provvedimenti disciplinari degli iscritti anche ad altri Uffici non previsti dalla normativa, avendo cura di rispettare i principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati.
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