Esenti i premi erogati per particolari meriti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali
Il Principio di diritto n. 4 del 23 dicembre 2022 è intervenuto sul trattamento fiscale applicabile ai premi erogati per particolari meriti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.
Secondo quanto previsto dall’art. 67 comma 1 lett. d) del TUIR, costituiscono redditi diversi:
- le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio e dei giochi e delle scommesse organizzate per il pubblico;
- i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte;
- i premi attribuiti quali riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.
L’art. 69 comma 1 del TUIR nel determinare la base imponibile dei redditi in esame prevede che i premi in argomento “costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione”.
L’Agenzia delle Entrate osserva che, in deroga a questa impostazione, l’art. 34-bis del DPR 601/73 stabilisce che i premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Pertanto, si applica un regime di esenzione nel caso in cui i premi siano erogati a cittadini italiani da ’“Stati Esteri” o “enti internazionali’“.
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