Annullamento dell’atto per difetto di prova anche senza espresso motivo di ricorso
Applicate le modifiche della L. 130/2022
Il nuovo art. 7 comma 5-bis del DLgs. 546/1992, in tema di onere della prova, impone all’Amministrazione finanziaria di dimostrare in maniera puntuale e circostanziata la propria pretesa, indicando precisamente le ragioni oggettive su cui si fonda la maggior base imponibile. In assenza di tale specifica dimostrazione, l’atto impositivo deve essere annullato in quanto emesso in violazione della norma citata.
Questo è quanto si desume dalla lettura della sentenza n. 293/01/2022 della Corte di Giustizia tributaria di I grado di Reggio Emilia.
Il caso oggetto di giudizio verteva su un accertamento emesso nei confronti di una società di persone ai fini IRAP e IVA, nonché nei confronti dei soci persone fisiche della stessa, ai fini IRPEF. L’Agenzia, in buona sostanza, contestava la ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41