ACCEDI
Sabato, 5 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Ai fini della distrazione l’attendibilità delle scritture contabili non si presume

/ REDAZIONE

Giovedì, 12 gennaio 2023

x
STAMPA

La Cassazione, nella sentenza n. 507/2023, in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione (ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/42), ha stabilito che l’accertamento della precedente disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall’art. 2710 c.c., dovendo le risultanze desumibili da questi atti essere valutate – anche nel silenzio del fallito – nella loro intrinseca attendibilità.

Il giudice, quindi, deve effettuare una congrua motivazione quando l’attendibilità delle scritture contabili non sia apprezzabile per il suo intrinseco dato oggettivo. Vale a dire che l’attendibilità delle scritture contabili non può essere presunta, ma deve essere oggetto di una valutazione in concreto.

Tuttavia, la prova della distrazione – essenziale per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale – può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo e redatti prima di interrompere l’esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili.

TORNA SU