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NOTIZIE IN BREVE

Nuove regole del Fondo bilaterale di solidarietà del settore autoferrotranviario

/ REDAZIONE

Giovedì, 26 gennaio 2023

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Con Accordo 28 dicembre 2022 è stato previsto l’adeguamento alle disposizioni della legge n. 234/2021 (art. 1 comma 204) del regolamento di funzionamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari cui si applica il CCNL autoferrotranvieri.

Il Fondo ha la finalità di assicurare tutele ai lavoratori, quali:
- l’erogazione di assegni ordinari a favore dei soggetti interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa;
- il finanziamento di specifiche prestazioni a favore di soggetti inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l’effettuazione di programmi formativi;
- l’erogazione di prestazioni integrative della NASpI;
- l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di coloro che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi.

Le prestazioni riconducibili alle prime 2 delle tutele sopra elencate (riduzione di orario/sospensione temporanea dell’attività e piani di riconversione o riqualificazione) sono finanziate attraverso un contributo mensile ordinario pari allo 0,5% dell’imponibile previdenziale, per i 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore.

L’integrazione della NASpI è finanziata attraverso un contributo integrativo mensile, per l’intera durata della prestazione, pari al 77% dell’integrazione prevista dall’art. 5 comma 5 dell’Accordo (massimale NASpI riconosciuto per i primi 3 mesi maggiorato di 250 euro).

Con riferimento invece agli assegni straordinari in caso di pensionamento anticipato o di vecchiaia, il finanziamento avviene mediante un contributo straordinario da erogarsi in rate mensili per l’intero periodo di fruizione della prestazione, commisurato al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata.

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