Partecipazione oltre il 25% a qualsiasi livello di proprietà per i titolari effettivi
Per Assonime tale soluzione, nell’ambito del calcolo della proprietà indiretta per la titolarità effettiva, risulta essere la più prudente
Assonime, nel caso n. 1/2023 pubblicato ieri, affronta alcune questioni di natura applicativa in materia di individuazione del titolare effettivo delle società di capitali.
Al riguardo, si ricorda, innanzitutto, che per i clienti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del DLgs. 231/2007, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo.
Inoltre, secondo il successivo comma 2, nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di
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