Nelle cessioni a prezzo simbolico è accertabile la congruità del corrispettivo
Con la risposta a interpello n. 182 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le operazioni di cessione di un medicinale al prezzo simbolico di un euro, ai fini della determinazione della base imponibile IVA.
Una società del settore farmaceutico cede un medicinale al predetto prezzo simbolico, per un periodo di tempo limitato, ossia sino a quando lo stesso non risulti disponibile a livello regionale e non ottenga l’autorizzazione a essere rimborsato dal Sistema sanitario nazionale. Così facendo, la società può promuovere il farmaco, consentendo ai propri clienti/medici di testarne le funzionalità nel trattamento dei pazienti.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando precedente giurisprudenza della Cassazione, rileva come non vi sia alcun obbligo in capo all’utilizzatore del prodotto di testarlo e di fornire un feedback alla società cedente.
Questo comporta, secondo l’Amministrazione finanziaria, che non si possa escludere di essere in presenza di una cessione a titolo gratuito ai fini IVA, ferma restando la necessità di una valutazione di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano il caso di specie.
Sebbene la base imponibile IVA delle operazioni sia, in via ordinaria, costituita dall’ammontare complessivo delle somme dovute al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali convenute dalle parti e il corrispettivo sul quale calcolare l’imposta sia rimesso alla libera determinazione dei contraenti, l’Agenzia non esclude che – nella fattispecie rappresentata – la congruità del corrispettivo possa, comunque, formare oggetto di valutazione/indagine in sede di accertamento e costituire un elemento idoneo a riqualificare l’operazione, a seconda dello specifico assetto di interessi riscontrato.
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