Inderogabili i requisiti per beneficiare della participation exemption
La conferma arriva dalla Cassazione, che non riconosce il beneficio per le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante
L’art. 87 del TUIR prevede un regime fiscale di esenzione per il realizzo di partecipazioni aventi specifiche caratteristiche (c.d. participation exemption o pex). Per i soggetti IRES, tale esenzione è pari al 95% della plusvalenza realizzata.
La ratio della disciplina è quella di eliminare la doppia imposizione economica attraverso il meccanismo dell’esenzione, in luogo del più complesso metodo del credito di imposta in uso nel regime fiscale previgente alla riforma attuata tramite il DLgs. n. 344/2003.
Il regime di esclusione dall’imposizione dei dividendi non rappresenta una soluzione integrale per evitare la doppia imposizione economica. Gli utili non distribuiti (e gli utili futuri), infatti, riflettendosi evidentemente nel prezzo di cessione della partecipazione, rischierebbero ...
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