Creditori da risarcire per l’eccessiva durata della procedura
Lo Stato può esercitare azione di regresso nei confronti del curatore ritenuto responsabile
La lunghezza dei procedimenti giudiziari italiani diveniva una questione “giuridica” quando, negli anni Novanta, la Commissione europea dei diritti dell’uomo e la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), iniziavano a sanzionare il nostro Stato per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (art. 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo - CEDU). La “risposta” del nostro legislatore è stata la legge 24 marzo 2001 n. 89 (legge Pinto), che riconosce a tutte le parti di un processo, danneggiate dalla durata eccessiva e irragionevole dello stesso, il diritto di ottenere un’equa riparazione.
In ambito fallimentare, la Corte di Strasburgo affermava che l’irragionevole durata di una procedura comporta “la ...
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