Spiraglio per la compensazione dei bonus edilizi con acconti d’imposta «eccedenti»
Secondo la risposta n. 8/2023 l’acconto calcolato con il previsionale può superare quello determinato con lo storico
Rimane sempre attuale la questione della compensazione, nel modello F24, dei crediti da agevolazione e, in particolare, di quelli derivanti da “cessione del credito” nell’ambito delle detrazioni edilizie, anche in seguito alla conversione del DL 11/2023 nella L. 38/2023.
Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 121 comma 3 del DL 34/2020, salve le deroghe previste dall’art. 9 comma 4 del DL 176/2022 (modificato dall’art. 2 comma 3-quinquies del DL 11/2023):
- il credito d’imposta deve essere compensato nel modello F24 con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
- la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita in quelli successivi e non può essere richiesta
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