Niente messa alla prova per i reati 231
Le Sezioni Unite confermano l’orientamento più restrittivo
La giurisprudenza si è interrogata sulla possibilità di applicare alle persone giuridiche coinvolte in un procedimento “231” l’istituto della c.d. “messa alla prova”.
Si tratta dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 67/2014. L’art. 168-bis c.p. prevede che la messa alla prova comporti la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale e il lavoro di pubblica utilità: elementi questi effettivamente non compatibili con una persona giuridica.
La questione è stata rimessa ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41