Piano attestato con revocabilità degli atti da valutare
L’attestazione del professionista è condizione necessaria, ma non sufficiente per garantire l’esenzione da revocatoria
Già nella primissima decretazione d’urgenza che ha inaugurato la riforma del diritto concorsuale (DL 35/2005), il legislatore ha introdotto all’art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42 il piano attestato di risanamento, quale atto stragiudiziale che, se posto in essere con determinate modalità, prevede l’esonero dalla revocatoria (fallimentare).
L’esenzione è finalizzata a supportare l’imprenditore in difficoltà e, in particolare, i soggetti con cui intrattiene rapporti commerciali, che potevano vedere revocati eventuali atti, pagamenti e garanzie effettuati nel periodo di incubazione dell’insolvenza. In tal modo, il rischio di revocatoria viene ridotto dalla possibilità che si dimostri che le operazioni compiute dal debitore nel “periodo sospetto”
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