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La ricarica di veicoli elettrici rientra tra le «cessioni di beni» ai fini IVA

/ REDAZIONE

Venerdì, 21 aprile 2023

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Con la sentenza di ieri, relativa alla causa C-282/22, la Corte di Giustizia Ue ha definito il trattamento IVA applicabile a un’operazione complessa comprendente la messa a disposizione di dispositivi di ricarica per la batteria dei veicoli elettrici, unitamente alla fornitura del flusso di energia e l’assistenza tecnica necessaria.
La controversia nasceva dalla qualificazione dell’operazione come “prestazione di servizi” ovvero come “cessione di beni”.

I giudici europei precisano, innanzitutto, che la commercializzazione di un bene è sempre accompagnata da una minima prestazione di servizi.
Pertanto, al fine di valutare la rilevanza della prestazione di servizi nel contesto di un’operazione complessa, comprendente altresì la cessione di tale bene, possono essere presi in considerazione solamente i servizi diversi da quelli che necessariamente accompagnano la commercializzazione del bene.

Nel caso di specie, si osserva che “l’operazione consistente nella fornitura di energia elettrica destinata alla batteria di un veicolo elettrico costituisce una cessione di beni in quanto tale operazione conferisce all’utente del punto di ricarica il diritto di consumare, ai fini della propulsione del proprio veicolo, l’energia elettrica trasferita”. L’energia elettrica, peraltro, ai sensi dell’art. 15 della direttiva 2006/112/Ce, è assimilata a un bene materiale.
L’anzidetta fornitura di energia elettrica alla batteria di un veicolo elettrico presuppone l’utilizzo di un’adeguata apparecchiatura di ricarica. Dunque, la concessione dell’accesso a tale apparecchiatura costituisce un “servizio minimo” che accompagna necessariamente la fornitura di energia elettrica.

Infine, l’assistenza tecnica, che può essere necessaria agli utenti in questione, costituisce, in quanto tale, non un fine a sé stante, bensì il mezzo per beneficiare al meglio della cessione dell’energia elettrica necessaria alla propulsione del veicolo elettrico. Essa rappresenta quindi un servizio accessorio rispetto alla fornitura di energia elettrica.

Ciò vale anche per la messa a disposizione di applicazioni informatiche che consentono all’utente interessato di prenotare un connettore, di consultare la cronologia delle operazioni e di acquistare crediti ai fini del pagamento delle ricariche.

Secondo la Corte, dunque, il trasferimento di energia elettrica costituisce l’elemento caratteristico e predominante della prestazione unica e complessa e, di conseguenza, l’operazione complessa descritta, relativa alla ricarica dei veicoli elettrici, è inquadrabile nell’ambito delle “cessioni di beni”.

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