Esenzione IRES per gli immobili di tutti gli enti filantropici
La norma richiede che i redditi siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale
Gli enti filantropici, da tempo diffusi nella prassi sotto diverse forme, sono ora riconosciuti dall’ordinamento, per effetto di quanto previsto dal DLgs. 117/2017; in particolare, l’art. 37 del DLgs. 117/2017 li definisce come enti costituiti al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
Le risorse economiche necessarie allo svolgimento di tali attività devono derivare principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi.
Gli enti filantropici assumono per espressa disposizione normativa la forma di associazione riconosciuta o di fondazione.
Dal punto di vista fiscale, fino alla piena operatività della
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