Deficit organizzativo da dimostrare per la colpa 231
La giurisprudenza penale, a partire dalle Sezioni Unite n. 38343/2014, ha sempre meglio dettagliato la nozione di «colpa di organizzazione»
È principio consolidato quello per cui la responsabilità degli enti derivante da reato, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un tertium genus, compatibile con i principi costituzionali di personalità e di colpevolezza.
Il legislatore, in questa materia, ha previsto specifici criteri di imputazione per gli enti rappresentati dall’interesse o dal vantaggio di cui all’art. 5 del DLgs. 231/2001; criteri alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato (ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo), il secondo ha connotazione essenzialmente oggettiva, valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dall’illecito
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