Per i depositi fiscali senza requisiti definite le modalità di prestazione della garanzia
È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 17 maggio 2023 del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze che stabilisce le modalità con le quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può autorizzare i depositari a operare transitoriamente in regime di deposito fiscale in assenza dei requisiti. Lo ha reso noto il Dipartimento delle Finanze nella giornata di ieri, 24 maggio 2023.
A seguito delle modifiche apportate dal DL 21/2022, l’art. 23 comma 12 del DLgs. 504/95 (TUA) prevede che, qualora non sussistano le condizioni, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sospende l’autorizzazione dell’esercente a operare in regime di deposito fiscale sino a quando non sia comprovato il ripristino delle stesse. Su istanza del depositario autorizzato e con prestazione di una garanzia, tale soggetto può essere autorizzato a proseguire l’attività in regime di deposito fiscale per 12 mesi.
Con il decreto in esame sono state definite le modalità attuative di questo comma, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia in denaro o in titoli di Stato al valore nominale.
È previsto, fra l’altro, che l’importo della garanzia sia fissato nella misura del 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione che rende noto all’esercente l’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41