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Va rimborsato il credito indicato in compensazione dalla società estinta

/ REDAZIONE

Venerdì, 2 giugno 2023

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Con la sentenza n. 15618 depositata ieri la Cassazione ha ribadito in maniera netta un principio che, sebbene debba ritenersi scontato, così a quanto pare non è.

Laddove una società, con l’ultima dichiarazione IVA presentata durante la fase di liquidazione, abbia optato per la compensazione del credito, tale scelta automaticamente vale come domanda di rimborso.
È davvero ovvio che non si tratti di un ripensamento ma di un banalissimo errore di battitura nella relativa casella della dichiarazione, per una ragione tanto semplice quanto intuitiva: dal momento che, successivamente alla liquidazione, sopravviene la cancellazione dal Registro imprese, anche volendo la società non potrebbe compensare, non avendo più partita IVA.

Il rimborso, in questo caso, va erogato entro la prescrizione decennale e non entro il minore termine di decadenza biennale di cui all’art. 21 del DLgs. 546/92 (ora art. 30-ter del DPR 633/72, ove si tratti di IVA).
Appare pleonastico rammentare come il principio indicato trovi applicazione anche per le imposte sui redditi e per l’IRAP, sempre che il credito sia debitamente documentato.

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