Stabilizzazione della sostitutiva per la rivalutazione di terreni e partecipazioni
La delega fiscale prevede una significativa riforma della disciplina sui redditi diversi
La legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) definisce i criteri per ridisegnare alcune fattispecie produttive di redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR.
Con riferimento alla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, ad esempio, si prevede la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate.
Verrà stabilito che, qualora gli stessi siano acquistati per effetto di donazione, si assumerà, in ogni caso, come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante.
Attualmente, secondo l’art. 68 comma 2 ultimo periodo del TUIR, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce e atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato
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