Il sovraindebitato può rinunciare alla liquidazione controllata
La rinuncia è ammissibile sino all’apertura della procedura, che deve essere stata avviata su istanza del debitore
Particolarmente degna di nota appare la recente pronuncia con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 5 giugno 2023, ha accolto la richiesta, formulata da due debitori sovraindebitati, di rinuncia alla propria istanza – ancorché subordinata rispetto ad una domanda, formulata in via principale, di omologa di un ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. del DLgs. 14/2019 o CCII – di accesso alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del CCII.
Sotto un profilo fattuale, nel caso di specie, due debitori sovraindebitati avevano presentato, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in via principale, un ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. del CCII e, in via subordinata, un’istanza ...
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