Ai fini IVA il termine «contribuente» va sostituito con «soggetto passivo»
Gentile Redazione,
nelle direttive europee gli operatori economici ai fini IVA sono chiamati “soggetti passivi”. Nella normativa italiana (DPR 633/1972), nella susseguente normativa e prassi applicativa e nella la modulistica dichiarativa i medesimi operatori sono definiti “contribuenti”.
A me pare utile e necessario adeguare il nostro termine a quello europeo.
Il termine “soggetto passivo” evoca una posizione neutrale dell’obbligato più consona alla struttura dell’imposta: l’IVA è un’imposta sul consumo, che solo finanziariamente viene esatta dai titolari di impresa e di lavoro autonomo, i quali assumono in sostanza la stessa posizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: riscuotono un tributo per conto dello Stato che è a carico di terzi. A conforto di ciò a nessuno è mai venuto in mente di correlare la posizione del “contribuente IVA” con il precetto della capacità contributiva: chi versa materialmente l’imposta non ne viene inciso, e la misura del versamento non è in alcun modo correlata alla sua capacità economica.
Viceversa, il termine “contribuente” evoca la posizione di chi fattivamente contribuisce alle spese dello stato con dazioni che incidono la sua posizione personale economica e patrimoniale.
Sembrerebbe un formalismo, ma l’impressione è che la nostra imprecisa terminologia provochi una certa confusione nei ragionamenti del legislatore e della Pubblica Amministrazione – ivi includendo non solo gli operatori tributari ma anche e soprattutto i giudici tributari – inducendoli a ragionare secondo una prospettiva errata.
Se infatti fosse ben chiaro all’amministrazione e ai giudici che l’operatore economico è un’agenzia di riscossione a titolo gratuito, che deve affrontare una normativa complessa, irta di ostacoli e di adempimenti complessi, alla cui minima violazione disinteressata corrisponde addirittura una penalità, probabilmente non si sarebbe giunti a certe conclusioni, soprattutto tenendo conto che nei rapporti tra gli operatori economici, e al di fuori dei casi di frode, qualsiasi violazione commessa, anche in relazione all’aliquota applicata, non provoca alcun danno, nemmeno finanziario, all’erario. Al minor (o maggior) od omesso versamento dell’uno corrisponde pari passu il minor (o maggior) credito dell’altro, essendo finalmente decisivo per il gettito l’ultimo passaggio avente come destinatario il consumatore finale. Non per niente si parla di “neutralità d’imposta” per gli operatori…
Facciamo qualche esempio:
- in caso di mancato ricevimento della fattura di acquisto all’operatore – che nulla ha detratto e quindi nessun danno “IVA” ha arrecato – è punito con una sanzione pari al 100% dell’imposta. Vero che può regolarizzare ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, ma la regolarizzazione è comunque un percorso a ostacoli, poiché deve rimanere in “osservazione” per 4 mesi, e poi regolarizzare nella finestra dei 30 giorni successivi: situazione non semplice da monitorare considerando che si tratta di fatti non gestionali, irrilevanti per il proprio risultato economico, da gestire con una procedura arcaica (non basterebbe applicare una mera autofatturazione con segnalazione, evitando il “previo versamento”?
- splafonamento o compensazione crediti IVA esistenti ma oltre soglia: sanzionate (anche penalmente!) le situazioni in cui l’operatore è in una situazione di prestito forzoso all’erario;
- non riscosso per riscosso: viene sanzionato anche penalmente l’operatore che finisce in crisi di liquidità in conseguenza del mancato incasso delle fatture (es. Cass. n. 36398/2019), persino quando il debitore insolvente è la Pubblica Amministrazione;
- errata applicazione dell’aliquota IVA o della non imponibilità/esenzione: punibile come fosse una frode (Cass. n. 35500/2021), anche se la violazione è finanziariamente a favore dell’erario.
- pronuncia della Cassazione n. 1693/2022: punibile la tardiva autofatturazione.
Penso, e spero, che se cominciassimo a chiamare l’operatore IVA “soggetto passivo” (o, provocatoriamente, “agente per la riscossione dell’IVA a titolo gratuito”) anziché “Contribuente”, faremmo un passo nella giusta direzione di considerarlo quello che è: un agente della riscossione che dovrebbe essere ringraziato: potrebbe pensarci il Capo dello Stato nel messaggio di fine anno…
Giampiero Guarnerio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano