Deducibilità agevolata delle perdite su crediti da crisi
La prova degli elementi certi e precisi non sarà più richiesta anche in casi diversi dalle procedure concorsuali
L’art. 9 comma 1 lett. a) n. 3) della legge 111/2023 delega il Governo a estendere a tutti gli istituti, liquidatori e di risanamento, disciplinati dal Codice della Crisi, l’applicazione dell’art. 101 comma 5 del TUIR. Si tratta della norma secondo cui, nella versione attualmente in vigore, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d’impresa, in via generale, se risultano da elementi certi e precisi, oppure – in ogni caso, senza tale onere probatorio – quando il debitore, alternativamente: è assoggettato ad una procedura concorsuale; ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del RD 267/42; ha adottato un piano attestato di risanamento di cui all’art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42; è assoggettato
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