Inefficacia dell’atto senza restituzione al fallimento, ma con potere di liquidazione
Il Notariato interpreta in senso estensivo il concetto di patrimonio fallimentare
Il Consiglio nazionale del Notariato, con lo Studio n. 35-2023/PC, ha esaminato il tema della liquidazione da parte del curatore, in seno alla procedura concorsuale, dei beni oggetto di atti dispositivi dichiarati inefficaci, in quanto compiuti dal debitore prima del fallimento ex RD 267/42, ovvero, dal 15 luglio 2022, della liquidazione giudiziale ex DLgs. 14/2019 (CCII), ovvero oggetto di revocatoria.
Ricorre la fattispecie quando il curatore, dopo aver trascritto la sentenza di apertura della procedura (art. 64 comma 2 del RD 267/42 o art. 163 comma 2 del CCII) e individuato il bene uscito dal patrimonio del debitore con atto a titolo gratuito posto nel biennio anteriore, ovvero esercitato vittoriosamente la revocatoria (ordinaria o fallimentare), proceda alla sua liquidazione con procedure
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