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OPINIONI

Sugli impatriati la prima delle questioni è evitare «esodati»

Si potrebbe prevedere la decorrenza della nuova disciplina per chi risulterà fiscalmente residente in Italia a decorrere dal 2025

/ Enrico ZANETTI

Mercoledì, 25 ottobre 2023

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Sull’opportunità di un intervento di riordino, razionalizzazione e finanche parziale ridimensionamento degli incentivi fiscali a favore dei lavoratori (anche sportivi) che trasferiscono dall’estero la loro residenza fiscale in Italia, poche sono le obiezioni da parte di chi ne conosce effettivamente la disciplina.
Bene fa quindi questo Governo a prendere in mano la materia.

Di certo, tanto più l’intervento è incisivo, tanto più il passaggio dall’attuale regime (“più favorevole nel quanto e più largo nel chi”) a quello futuro (“meno favorevole nel quanto e meno largo nel chi”) deve essere improntato alla massima tutela dell’affidamento di tutti coloro i quali hanno già assunto decisioni e obbligazioni “vincolanti” sulla base di una legittima aspettativa derivante dalla vigente legislazione.

Di fronte al comprensibile allarmismo in attesa di testi ufficiali, benissimo ha fatto il Viceministro alle Finanze, Maurizio Leo, a precisare pubblicamente che chi trasferirà la propria residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 potrà rientrare nella disciplina attuale (e non in quella nuova) anche se dal punto di vista fiscale risulterà residente in Italia solo a partire dall’anno prossimo.

Sul punto, tuttavia, potrebbe forse essere valutato un ulteriore passo in avanti, nel senso di prevedere la decorrenza della nuova disciplina per chi risulterà fiscalmente residente in Italia a decorrere dal 2025, così da “salvare” anche chi trasferirà la propria residenza anagrafica entro la prima metà del 2024 (risultando così residente ai fini fiscali già per quell’anno), quanto meno per coloro che, pur trasferendo la loro residenza anagrafica in Italia “solo” nel 2024, saranno in grado di documentare che l’accordo di trasferimento lavorativo in Italia con il nuovo datore di lavoro (o anche con il medesimo o con altra società del medesimo gruppo) sia stato raggiunto prima del 16 ottobre 2023, oppure che saranno in grado di documentare che, prima della medesima data, abbiano acquistato un’abitazione in Italia (questo perché la disciplina attuale raddoppia da cinque a dieci gli anni d’imposta per cui viene riconosciuto il beneficio fiscale sui redditi di chi, anche nei 12 mesi antecedenti al trasferimento della sua residenza in Italia, acquista un’abitazione).

Sono accortezze normative non secondarie per garantirsi di evitare di correre anche soltanto il minimo rischio di lasciare sul terreno “esodati”, di cui certamente nessuno, legislatore in primis, vuole rendersi artefice.

Da questo punto di vista, così come su altri fronti, sarà certamente prezioso il contributo che potrà arrivare dalle competenti commissioni parlamentari in sede di esame dello schema di decreto legislativo che sarà loro sottoposto dal Governo.
Solo una volta che i profili di disciplina transitoria risultino adeguatamente tarati, diviene corretto concentrarsi sugli interventi di restringimento quantitativo e soggettivo della disciplina agevolativa che paiono maggiormente consoni.

Corretto poi concentrarsi sul restringimento quantitativo e soggettivo

Fermo restando che una percentuale di esenzione dei redditi al 50% per cinque anni d’imposta appare più che sufficiente a mantenere competitivo l’incentivo italiano all’impatrio, rispetto a quelli vigenti in altri Paesi “concorrenti” (dalla Spagna all’Olanda, tanto per citarne alcuni), le modifiche restrittive che appaiono maggiormente coerenti alle finalità di questi incentivi (che non sono quelle di agevolare “toccate e fuga” in Italia dopo “brevi gite all’estero”) sono quelle che riguardano il numero minimo di anni di residenza fiscale estera prima del rientro e di mantenimento della residenza fiscale italiana post rientro.

Se questo numero minimo di anni ante e post fosse elevato a cinque o a sette, diventerebbe in verità sufficientemente presidiato lo spirito della norma e diverrebbe superfluo (laddove non dannoso o discriminatorio) ipotizzare tetti massimi di redditi imponibili agevolati o esclusioni a priori di trasferimenti lavorativi infra-azienda o infragruppo (che hanno invece un loro senso compiuto in un contesto normativo con periodi minimi obbligatori ante e post rientro non particolarmente ampi).

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