Assegnazione agevolata preclusa con il contratto a favore di terzi
La risposta a interpello n. 457/2023 di ieri ha chiarito che le agevolazioni per l’assegnazione di beni immobili previste dall’art. 1 commi 100 e seguenti della L. 197/2022 non competono per i beni che un socio decide di attribuire a soggetti estranei mediante lo schema del contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.).
Secondo l’Agenzia, infatti, i requisiti previsti dalla norma agevolativa (e in particolare quello per cui l’assegnatario deve fare parte della compagine sociale alla data del 30 settembre 2022) non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Lo schema del contratto a favore di terzi non determina l’assegnazione diretta del bene al promittente acquirente (non socio), in quanto la controparte (il socio), sino a che il terzo non abbia dichiarato di volere profittare del contratto ai sensi del predetto art. 1411, ha il diritto di revocare l’attribuzione.
In altre parole, il terzo, a differenza del socio, non ha rapporti diretti con la società, ma rappresenta un mero soggetto su cui vengono “deviati” gli effetti del contratto, con la conseguenza di risultare estraneo al novero dei beneficiari delle agevolazioni fiscali.
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