Formazione degli atti impositivi da rivedere per deflazionare il contenzioso
Spettabile Redazione,
leggo con molto interesse, e un po’ di preoccupazione, il contenuto della bozza di decreto legislativo in tema di contenzioso tributario, e in particolare della regolazione delle spese di giudizio.
Come ben evidenziato anche da Alfio Cissello su Eutekne.info (si veda da ultimo “Il principio di soccombenza cede il passo al contraddittorio preventivo” del 21 novembre), molti interrogativi sorgono circa l’applicazione del nuovo comma 1-bis dell’art. 15 del DLgs. 546/92, in base al quale l’Ente impositore non può essere condannato alle spese di giudizio se il giudice, nell’annullare l’atto impositivo, si basi in tutto o in parte su elementi forniti per la prima volta in giudizio dal contribuente.
Non entro nel merito specifico di tale disposizione, ma vorrei fornire la mia opinione in merito al rapporto Fisco-contribuente nell’ambito del processo tributario.
Già è documentato da diverse ricerche in materia di condanna alle spese che esse vengono pronunciate in modo differente (sia in termini di numerosità che di importi) a seconda che il soccombente sia il contribuente o l’Ente impositore; che ciò dipenda dal fatto che il giudice tributario sia sottoposto al coordinamento del Ministero dell’Economia e delle finanze (parte del giudizio) è solo un pensiero, ma certo tale giudice non “appare” imparziale.
Che ora, addirittura, si imponga al giudice di non condannare l’Ente impositore se il contribuente fornisce in giudizio elementi non precedentemente indicati all’Ente stesso, mi pare non in linea con la volontà più volte sbandierata dall’attuale Governo di riequilibrare il rapporto Fisco-contribuente.
Ma ammesso che tale norma possa trovare accoglimento nel testo definitivo, pare evidente che essa debba essere accompagnata da altra norma che ne contemperi gli effetti: se il giudizio di accoglimento del ricorso si basa in tutto o in parte su elementi forniti dal contribuente in sede di contraddittorio, l’Ente impositore dovrà essere condannato al pagamento delle spese di giudizio pari al doppio dei minimi tariffari, con responsabilità patrimoniale del funzionario che non ha considerato gli elementi forniti.
Se, come pare evidente, l’intento della nuova norma è quello di deflazionare il contenzioso tributario, non può essere il solo contribuente a partecipare a tale deflazione, ma appare del tutto coerente che anche gli Enti impositori debbano fare la loro parte.
Dopotutto, il contenzioso tributario si alimenta per l’azione degli Enti impositori. Infatti, se i loro atti accertativi fossero ben fondati, ben motivati e ben provati, difficilmente il contribuente intraprenderebbe la strada del contenzioso: egli cercherebbe una definizione, la meno onerosa possibile.
Purtroppo, invece, ancora oggi si trovano molte situazioni in cui gli atti accertativi sono poco fondati, pieni di presunzioni e mal motivati e le osservazioni in merito fornite dal contribuente molto spesso non sono valutate, costringendolo alla difesa giudiziaria.
La deflazione del contenzioso tributario parte necessariamente da una rivisitazione delle modalità di formazione degli atti impositivi.
Adriano Pietrobon
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso
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