Il voto favorevole dell’amministratore al suo finanziamento lo condanna alla restituzione
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 5495/2023, prende in esame il tentativo del presidente del CdA di una srl di contrastare la pretesa restituzione, da parte della società, di un finanziamento concessogli grazie al proprio voto favorevole e sulla base di una previsione statutaria che riconosce tale possibilità.
I giudici milanesi sottolineano, innanzitutto, come il presidente del CdA, ove fosse nei termini, non potrebbe procedere all’impugnazione della relativa delibera del consiglio, perché l’approvazione con il suo voto favorevole lo rende non legittimato, in veste sia di amministratore assente o dissenziente, che come socio leso dalla delibera (essendo, di contro, beneficiato dalla stessa).
Inoltre, non gli è possibile contestare il contratto di finanziamento stipulato dalla società facendo leva sull’art. 2475-bis comma 2 c.c., ai sensi del quale “le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”.
Ciò in quanto:
- da un lato, solo la società è legittimata a promuovere tale azione e solo ove ne ricorrano i presupposti, ossia in caso di atti estranei all’oggetto sociale e di contestuale dolo del terzo;
- dall’altro, come evidenziato, lo statuto della srl ammetteva il finanziamento agli amministratori.
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