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Riesame dell’INPS in caso di eccessiva decurtazione della pensione di reversibilità

/ REDAZIONE

Sabato, 23 dicembre 2023

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L’INPS, con la circolare n. 108 pubblicata ieri, 22 dicembre 2023, ha fornito indicazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’art. 1 comma 41, terzo e quarto periodo, della L. 335/95, alla luce della sentenza n. 162/2022 della Corte Costituzionale.

Con la predetta pronuncia, infatti, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 della citata norma e della connessa Tabella F nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi, quindi nella parte in cui non prevede un tetto alla decurtazione effettiva pari alla concorrenza dei suddetti redditi (si veda “Limite ai tagli per la pensione di reversibilità” del 6 luglio 2022).

In virtù di ciò l’Istituto, con il messaggio in commento, comunica che procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati, laddove l’importo delle trattenute abbia superato l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento, riconoscendo il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al citato art. 1 comma 41, con la pensione ai superstiti nel limite della concorrenza dei relativi redditi.

L’INPS precisa infine che ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di riliquidazione del trattamento, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi della prescrizione.

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