Riduzione dei premi sospesi a causa del sisma da richiedere all’INAIL
Con la circolare n. 57, l’INAIL è intervenuto fornendo indicazioni di carattere operativo al fine di permettere ai soggetti interessati di presentare l’istanza per la riduzione dei premi assicurativi oggetto di sospensione a causa degli eventi sismici che hanno interessato alcuni territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria tra il 2016 e il 2017.
Si ricorda che l’art. 8 commi 2 e 2-bis del DL 123/2019 prevede che gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi INAIL di cui all’art. 48 commi 11 e 13 del DL 189/2016 sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40% degli importi dovuti. Tale riduzione è riconosciuta nel rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso.
Sotto il profilo operativo, i soggetti beneficiari che hanno presentato alla Sede INAIL competente apposita domanda di sospensione dei premi possono richiedere di essere ammessi all’aiuto de minimis e/o in esenzione da notifica tramite l’apposito servizio on line “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017”. Il servizio sarà disponibile in www.inail.it “Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati” a partire dal 1° febbraio 2024 e fino al 1° aprile 2024.
La domanda è automaticamente inoltrata alla Sede INAIL competente per territorio individuata con riferimento alla sede legale del soggetto assicurante.
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