Divieto di produrre nuovi documenti per gli appelli notificati dal 5 gennaio
Salvi i documenti ritenuti indispensabili dal giudice o non prodotti per forza maggiore
Per effetto dell’art. 4 comma 2 del DLgs. 30 dicembre 2023 n. 220, a decorrere dagli appelli notificati dal 5 gennaio 2024 si applica il nuovo art. 58 del DLgs. 546/92.
L’art. 58 comma 1 del DLgs. 546/92, nella nuova versione, è così formulato: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Il “vecchio” comma 2 prevedeva che in appello le parti potessero sempre depositare nuovi documenti, il che aveva indotto la giurisprudenza, sia costituzionale (Corte Cost. 14 luglio 2017 n. 199), sia di legittimità (Cass. ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41