Omessa regolarizzazione del cessionario con raddoppio dei termini per violazioni penali
Inesistente il nesso con l’obbligo di denuncia penale sebbene si tratti di operazioni soggettivamente inesistenti
La disciplina del raddoppio dei termini per violazioni penali si estende anche all’atto di contestazione della sanzione al cessionario a seguito dell’omessa regolarizzazione della fattura di una operazione soggetta a reverse charge ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 relativa aoperazioni soggettivamente inesistenti.
Questo è in sostanza il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 534 depositata ieri, 8 gennaio 2024, che ha di fatto ampliato la portata della disciplina del raddoppio dei termini ex art. 57 del DPR 633/72 a una fattispecie sanzionatoria autonoma.
Emerge dal decisum che al contribuente, nei confronti del quale era stata presentata una denuncia penale, veniva notificato un avviso di accertamento fondato sul presupposto di operazioni soggettivamente ...
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