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IMPRESA

Responsabilità limitata per il proponente il concordato fallimentare

Escluso un conflitto con i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca

/ Antonio NICOTRA

Mercoledì, 10 gennaio 2024

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Con la sentenza n. 725 depositata ieri, la Cassazione ha enunciato il principio in base al quale la disposizione contenuta nel secondo periodo dell’ultimo comma dell’art. 124 del RD 267/42, in forza della quale il proponente il concordato fallimentare può limitare gli impegni assunti ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, pone una preclusione processuale destinata a operare a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo, senza confliggere con il comma 3 dell’art. 124 sulla soddisfazione dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca.

La norma de qua, secondo i giudici, solo indirettamente è funzionale alla realizzazione ...

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