Responsabilità limitata per il proponente il concordato fallimentare
Escluso un conflitto con i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca
Con la sentenza n. 725 depositata ieri, la Cassazione ha enunciato il principio in base al quale la disposizione contenuta nel secondo periodo dell’ultimo comma dell’art. 124 del RD 267/42, in forza della quale il proponente il concordato fallimentare può limitare gli impegni assunti ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, pone una preclusione processuale destinata a operare a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo, senza confliggere con il comma 3 dell’art. 124 sulla soddisfazione dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca.
La norma de qua, secondo i giudici, solo indirettamente è funzionale alla realizzazione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41