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Domenica, 6 luglio 2025

IMPRESA

Il fallimento complica il falso in bilancio

La condotta confluisce in un reato complesso, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere dalla dichiarazione di fallimento

/ Maurizio MEOLI

Sabato, 27 gennaio 2024

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La Cassazione, nella sentenza n. 3197, depositata ieri, analizza la fattispecie di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali.

Si ricorda che la fattispecie di false comunicazioni sociali è collocata negli artt. 2621 e 2622 c.c., attinenti, rispettivamente, alle condotte perpetrate in società non quotate (punite con la reclusione da uno a cinque anni) o quotate (punite con la reclusione da tre a otto anni).

Ai sensi dell’art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/42, invece, si applica la pena prevista dal primo comma dell’art. 216 (reclusione da tre a dieci anni), agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite che abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo, tra gli altri, alcuno dei fatti

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