Il fallimento complica il falso in bilancio
La condotta confluisce in un reato complesso, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere dalla dichiarazione di fallimento
La Cassazione, nella sentenza n. 3197, depositata ieri, analizza la fattispecie di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali.
Si ricorda che la fattispecie di false comunicazioni sociali è collocata negli artt. 2621 e 2622 c.c., attinenti, rispettivamente, alle condotte perpetrate in società non quotate (punite con la reclusione da uno a cinque anni) o quotate (punite con la reclusione da tre a otto anni).
Ai sensi dell’art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/42, invece, si applica la pena prevista dal primo comma dell’art. 216 (reclusione da tre a dieci anni), agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite che abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo, tra gli altri, alcuno dei fatti
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