Dubbi sui creditori sociali legittimati ad agire per lo scioglimento di società di persone
È incerta la sussistenza di un loro effettivo interesse all’avvio della fase liquidatoria
Le cause di scioglimento delle società di persone operano di diritto nel momento in cui si verificano. Ciò significa che, a partire da tale momento, la società si scioglie – si badi, non si estingue – ed entra nella fase di liquidazione. In questa fase, pur continuando a esistere, la società muta il suo scopo sociale, che passa da quello dello svolgimento, in comune tra i soci, di un’attività economica, a quello della definizione di tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, che termina con l’estinzione della società stessa.
Può accadere, però, che, una volta verificatasi una causa di scioglimento, i soci (o il socio superstite, nel caso di società di soli due soci, uno dei quali sia venuto meno) non si attivino per “liquidare” concretamente la società, che, quindi,
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