È un negozio unitario la compravendita immobiliare con pagamento a favore di un terzo
Ai fini di registro e bollo la pattuizione sul corrispettivo non è «un atto distinto» dal negozio principale
La clausola, inserita nel contratto di compravendita immobiliare, con cui il venditore si impegna a pagare il corrispettivo (per mezzo della banca mutuante, cui conferirà mandato irrevocabile di pagamento) a favore di un terzo, creditore del venditore ed estraneo alla compravendita, non sconta autonoma imposta di registro.
Lo afferma la C.G.T. I Reggio Emilia, nella sentenza 15 dicembre 2023 n. 240/1/23.
Nella concreta fattispecie esaminata dal giudice tributario, si trattava di valutare la legittimità della pretesa erariale di assoggettare, separatamente, a imposta di bollo e a imposta proporzionale di registro la specifica disposizione che obbligava l’acquirente al pagamento del corrispettivo nelle mani del terzo, estraneo alla compravendita, con il quale la parte venditrice intratteneva
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