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Regime forfetario applicabile anche se il cliente principale è l’ex datore di lavoro estero

/ REDAZIONE

Venerdì, 23 febbraio 2024

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Può utilizzare il regime forfetario ex L. 190/2014 la persona fisica residente ai fini fiscali in uno Stato Ue che, a seguito della cessazione del rapporto con il datore di lavoro estero, si trasferisca in Italia nel 2024, acquisendo la residenza fiscale italiana, ed avvii una nuova attività di lavoro autonomo avendo come cliente anche il precedente datore di lavoro estero. Questo il chiarimento della risposta a interpello n. 50/2024.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, nella fattispecie, non si configura la causa di esclusione di cui all’art. 1 comma 57 lett. d-bis della L. 190/2014 (attività svolta prevalentemente in favore di precedenti datori di lavoro) in quanto, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero, non sussistono i presupposti per realizzare lo scopo che la causa ostativa intende perseguire, ossia l’artificiosa trasformazione del precedente rapporto in un altro per il quale si può fruire del regime agevolato (in questo senso già la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 173/2019).

Neppure è ravvisabile l’altra causa di esclusione prevista dalla lett. d-ter dell’art. 1 comma 57 della L. 190/2014 (possesso di redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro nell’anno precedente) in quanto, nella fattispecie, il rapporto di lavoro all’estero è cessato nel 2023, mentre l’attività in regime agevolato sarebbe avviata nel 2024.

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