Solo condotte omogenee e contigue escludono la pluralità di reati nel medesimo fallimento
La Cassazione, nella sentenza n. 7725/2024, in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/42), ha precisato che ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell’ambito dello stesso fallimento, dia luogo a una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dal citato art. 216 siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue (cfr. Cass. n. 13382/2021).
Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che, in ogni caso, in ipotesi di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta (anche relative a diverse fattispecie di cui agli artt. 216 e 217 del RD 267/42) nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo a un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219 comma 2 n. 1 del RD 267/42. Disposizione che, sotto il profilo procedurale, non prevede una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 c.p. (cfr. Cass. SS.UU. n. 21039/2011).
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