Scritture contabili a favore del contribuente solo se conservate
La modifica allo Statuto del contribuente preclude l’accertamento decorso il termine decennale di conservazione
Le scritture contabili non possono essere assunte a favore del contribuente se non sono più conservate dal medesimo per il superamento del limite previsto dalla legge.
In sintesi è questo il principio che la Cassazione, con la sentenza n. 4638 del 21 febbraio 2024 (identica a Cass. n. 5021 del 26 febbraio 2024) ha fatto proprio, decidendo nel caso particolare di un contribuente che non aveva più conservato le scritture contabili ma invocava a proprio beneficio il superamento del limite di legge per esimersi dall’obbligo probatorio.
Sull’argomento vengono in evidenza la norma civilistica ex art. 2220 c.c., a mente della quale “le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione”, e quella fiscale ex art. 22 comma 2 del DPR 600/73,
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