Sempre imponibili in Italia i proventi da trust opachi residenti in Stati a fiscalità privilegiata
Non rientrano tra i redditi di capitale, invece, le somme corrisposte ai soggetti residenti da parte di trust opachi istituiti in Paesi diversi
Ai fini dell’individuazione del regime fiscale applicabile ai redditi provenienti da trust esteri si deve tenere presente quanto disposto dall’art. 73 comma 2 del TUIR, il quale individua due tipologie di trust:
- i c.d. trust trasparenti, ossia quelli con beneficiari individuati e il cui reddito viene assoggettato a tassazione in capo al beneficiario per trasparenza. In altri termini, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust;
- i c.d. trust opachi, ossia quelli privi di un beneficiario di reddito individuato e che risultano autonomi soggetti passivi d’imposta.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per “beneficiario individuato” ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41