Falso del professionista attestatore sulla «fattibilità economica» ancora in vigore
La nuova fattispecie prevista dall’art. 342 del DLgs. 14/2019 si affianca e non abroga, nemmeno parzialmente, il reato ex art. 236-bis del RD 267/42
Secondo la Cassazione è ancora pienamente in vigore il reato di falso in attestazioni e relazioni commesso dal professionista nell’ambito delle procedure fallimentari/concordatarie.
Lo precisa la sentenza n. 13016 depositata ieri, a fronte della tesi della difesa dell’imputato che invece affermava che la condotta contestata al professionista attestatore fosse stata parzialmente abrogata dal nuovo art. 342 del Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019).
Un professionista era stato condannato per aver omesso (in concorso con l’amministratore unico e poi liquidatore) informazioni rilevanti nella relazione allegata al ricorso per l’ammissione al concordato preventivo di una srl.
Occorre pertanto analizzare i rapporti tra i due reati citati.
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